Dal 1° gennaio 2026 non è più valido l’esonero dalla presentazione del certificato penale e del certificato di nascita ucraini per le domande di cittadinanza italiana.
Le persone che hanno già presentato la domanda usufruendo di questa esenzione potrebbero ricevere una richiesta di integrazione documentale da parte della Prefettura. In questo caso sarà necessario fornire i documenti richiesti oppure dimostrare l’impossibilità di ottenerli.
Se non è possibile ottenere il certificato penale o il certificato di nascita per motivi oggettivi, ad esempio perché gli uffici competenti non sono operativi o si trovano in zone interessate dal conflitto, è possibile presentare una dichiarazione rilasciata dal Consolato ucraino che attesti tale impossibilità. La dichiarazione dovrà poi essere legalizzata presso la Prefettura.
Attenzione! In assenza della documentazione richiesta o di una valida attestazione dell’impossibilità di ottenerla, la domanda di cittadinanza potrebbe essere dichiarata inammissibile.